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Requisiti per iscriversi a 71-Bis – Associazione Amministratori Condominiali.

Le persone che desiderano diventare soci dell’associazione devono possedere i requisiti previsti per poter svolgere l’attività di amministratore condominiale. I requisiti sono elencati nell’articolo 71 bis delle disposizione di attuazione del Codice Civile. Pertanto i requisiti, previsti dalla normativa, sono i seguenti:

  • avere il godimento dei diritti civili;
  • non esser stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non esser sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non esser interdetti o inabilitati;
  • il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Oltre a tali requisiti i soci possono essere solo persone fisiche e non persone giuridiche.

I professionisti che hanno svolto l’attività di amministratore di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 220 del 2012, come previsto dalla normativa possono iscriversi all’associazione anche senza il requisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado e senza la frequenza del corso di formazione iniziale.